Nuova convivenza dell'ex-coniuge e revoca dell’assegno divorzile: nessun automatismo.


Le Sezioni Unite riformano l'orientamento giurisprudenziale con la sentenza n. 32198/2021.



La Corte di Cassazione Sezioni Unite, con sentenza n. 32198/2021 di data 6.7.2021 e pubblicata il 5.11.2021, si  espressa sulle conseguenze di una nuova stabile convivenza iniziata dall’ex coniuge sull’assegno divorzile precedentemente disposto dal Tribunale.
La Suprema Corte, nell’analizzare la questione, premette che l’assegno divorzile ha una duplice natura: la prima, assistenziale, trova le sue ragioni nel supplire alla differenza di capacità reddituale esistente fra gli ex coniugi; la seconda, compensativa, ha lo scopo di indennizzare il coniuge economicamente più debole, che abbia sacrificato le proprie ambizioni lavorative per l’interesse della famiglia, riconoscendogli “un livello reddituale adeguato al contributo fornito all’interno della disciolta comunione di vita, nella formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge”.
 
In ragione del c.d. principio di autoresponabilità, stabilito dall’art. 5, comma 10 della legge 898/1970 (legge sul divorzio), la formazione di un nuovo nucleo familiare, anche non fondato sul matrimonio, comporta il venire meno dell'esigenza di assistenza economica da parte dell'ex coniuge.
Allo stesso tempo, tuttavia, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la ceduazione automatica dell’assegno divorzile in caso di nuova relazione more uxorio non possa applicarsi anche alla componente compensativa dell’assegno.
Ciò anche perché pur con la progressiva evoluzione del sentire sociale rispetto a tali tipi di unioni,- che ha portato a una equiparazione sostanziale delle stesse con le unioni matrimoniali - esse, caratterizzate da vincoli giuridicamente non riconosciuti e, quindi, da minore stabilità, non possano essere considerate del tutto equiparabili al matrimonio, agli effetti del centrato art. 5, comma 10 L. 8989/1970.
Il Giudice di merito, pertanto, sarà chiamato a svolgere una valutazione caso per caso, volta a determinare se l’instaurazione di una nuova stabile convivenza porti all’ex-coniuge economicamente debole vantaggi che possano portare alla completa caducazione della componente assistenziale dell’assegno divorzile, ma che faccia salva la componente compensativa, che - essendo riferita al contributo passato dato dall’ex-coniuge alla formazione del patrimonio familiare - non può essere modificata dall’esistenza della nuova relazione.
In conclusione, la Suprema Corte ritiene che l’esistenza di una nuova relazione more uxorio potrà portare alla sola rimodulazione dell’assegno divorzile, nel caso venga riconosciuta l’effettiva esistenza della componente compensativa di detto assegno.

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