Genitori separati: i tamponi molecolari e antigenici sono spese straordinarie risarcibili?

 

Come è noto, la prassi giurisprudenziale prevede la suddivisione della contribuzione in favore dei figli, a carico del genitore non collocatario, in un contributo mensile fisso e nell’obbligo di rifondere una quota (solitamente del 50%) delle spese c.d. straordinarie, ovvero quelle spese impreviste e significative per il loro ammontare, che esorbitano dalle quotidiane necessità della prole.

Fra esse troviamo le spese mediche, per le quali normalmente non è richiesto il preventivo accordo fra i genitori, come presupposto necessario per la risarcibilità delle stesse.

Nell’attuale pandemia si è frequentemente posto il seguente quesito: il tampone molecolare - necessario, ai sensi del Decreto legge 10 settembre 2021, n. 122, come alternativa alla vaccinazione, ai fini dell’ottenimento del c.d. Green Pass - è una spesa medica straordinaria e deve, quindi, essere rimborsata anche senza che sia stata assunta in accordo con l’altro genitore?

Per rispondere a tale domanda occorre preliminarmente porsi almeno altri due quesiti:

  • il tampone è un trattamento sanitario?
  • è necessario l’accordo di entrambi i genitori per sottoporre un figlio minore al tampone?

Alla prima domanda sembra logico dover rispondere affermativamente, trattandosi di una procedura volta ad accertare che una persona sia (o non sia) affetta da una patologia.

Per rispondere alla seconda domanda occorre innanzitutto ricordare che l’art. 337-ter c.c. - espressione del c.d. principio di bi-genitorialità - afferma che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative - fra le altre - alla salute del minore devono essere assunte di comune accordo fra i genitori.

Posto che il trattamento sanitario in questione ha lo scopo di escludere l’infezione da parte di una patologia che può avere conseguenze potenzialmente gravi, sembrerebbe potersi dire la decisione di effettuarlo sia una “decisione di maggior interesse” e richieda, quindi, l’accordo fra i genitori.

Questa interpretazione, tuttavia, potrebbe portare a una conseguenza paradossale, laddove - in presenza della necessità urgente di sottoporre un figlio minore - che magari manifesti sintomi riconducibili al Covid - uno dei due genitori si opponga, per motivi irragionevoli.

Per moderare la portata dell’obbligo di concorso decisionale di entrambi i genitori, la Corte di Cassazione si è espressa come segue:

“Il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all'interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell'università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse non siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori” (Cassazione civile sez. VI, 10/06/2016, n.12013).

Ne consegue che, pur in mancanza di accordo fra i genitori, potranno essere poste in essere quelle attività (anche mediche) che siano non superflue, che siano effettivamente utili e necessarie per i figlio, purché alla portata delle tasche anche dell’altro genitore; le relative spese, quindi, dovranno essere da questo rimborsate pro quota.

Per tornare al quesito iniziale, quindi, non si potrà decidere se il tampone sia una spesa straordinaria risarcibile in generale, ma bisognerà verificare nel caso concreto se tale spesa sia voluttuaria o meno e se sia conforme all’interesse del figlio.

A parere dello scrivente la risposta dovrà essere positiva se il tampone è necessario per svolgere un’attività scolastica (si pensi al rientro dopo un periodo di quarantena, ove è necessario dotarsi di tampone negativo, in alternativa al certificato di guarigione) o lavorativa.

Si dovrà dare, invece, parere negativo se il tampone è stato effettuato per svolgere un’attività non altrettanto essenziale, come cenare all’interno di un ristorante o andare al cinema, laddove il minore avrebbe potuto sottoporsi a vaccinazione (e, magari, il genitore che chiede il rimborso del tampone non abbia prestato il consenso alla vaccinazione).

 


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