Casa coniugale costruita con i risparmi del marito: è ingiustificato arricchimento (Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, sentenza dd. 20.10.2021) Il coniuge che abbia contribuito alla costruzione della casa familiare di proprietà esclusiva del consorte, impiegando risparmi propri, ha titolo a richiedere un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c. La Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano si è così espressa, ritenendo ammissibile e fondata la domanda proposta dal marito, nel frattempo separato, che aveva richiesto la condanna della moglie per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., al pagamento di quanto da lui speso - mediante risparmi propri derivanti dalla vendita di altre proprietà - per la costruzione di un immobile, intestato esclusivamente a questa, e adibito ad abitazione familiare. La sentenza ha chiarito come tale contribuzione, esorbitando dagli obblighi economici nasce...
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Nuova convivenza dell'ex-coniuge e revoca dell’assegno divorzile: nessun automatismo. Le Sezioni Unite riformano l'orientamento giurisprudenziale con la sentenza n. 32198/2021. La Corte di Cassazione Sezioni Unite, con sentenza n. 32198/2021 di data 6.7.2021 e pubblicata il 5.11.2021, si espressa sulle conseguenze di una nuova stabile convivenza iniziata dall’ex coniuge sull’assegno divorzile precedentemente disposto dal Tribunale. La Suprema Corte, nell’analizzare la questione, premette che l’assegno divorzile ha una duplice natura: la prima, assistenziale, trova le sue ragioni nel supplire alla differenza di capacità reddituale esistente fra gli ex coniugi; la seconda, compensativa, ha lo scopo di indennizzare il coniuge economicamente più debole, che abbia sacrificato le proprie ambizioni lavorative per l’interesse della famiglia, riconoscendogli “un livello reddituale adeguato al contributo fornito all’interno della disciolta comunione di vita, nella formazione del patr...
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Genitori separati: i tamponi molecolari e antigenici sono spese straordinarie risarcibili? Come è noto, la prassi giurisprudenziale prevede la suddivisione della contribuzione in favore dei figli, a carico del genitore non collocatario, in un contributo mensile fisso e nell’obbligo di rifondere una quota (solitamente del 50%) delle spese c.d. straordinarie, ovvero quelle spese impreviste e significative per il loro ammontare, che esorbitano dalle quotidiane necessità della prole. Fra esse troviamo le spese mediche, per le quali normalmente non è richiesto il preventivo accordo fra i genitori, come presupposto necessario per la risarcibilità delle stesse. Nell’attuale pandemia si è frequentemente posto il seguente quesito: il tampone molecolare - necessario, ai sensi del Decreto legge 10 settembre 2021, n. 122 , come alternativa alla vaccinazione, ai fini dell’ottenimento del c.d. Green Pass - è una spesa medica straordinaria e deve, quindi, essere rimborsata ...